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Approvato da UE lo sgravio contributivo per agenzie di viaggi e tour operator

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Con un avviso pubblicato il 5 luglio 2022 il Ministero del Turismo ha reso noto che in data 22.06 la Commissione Europea ha adottato la Decisione C (2022) 4384 Final, con cui ha comunicato di ritenere la misura di cui all’art. 4, commi 2-ter-2-septies del D.L. n. 4/2022 compatibile con il funzionamento del mercato interno ai sensi dell’art. 107(3)(b) del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, e ritenendo inoltre che tale misura soddisfi “[…] tutte le condizioni del quadro temporaneo”.

Al fine di dare attuazione alla misura in oggetto, sarà resa disponibile da parte dell’INPS, previo parere positivo del competente Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la circolare finalizzata a definire le specifiche modalità di accesso al beneficio da parte dei datori di lavoro interessati per la  fruizione dello sgravio contributivo previsto in favore delle agenzie viaggi e tour operator.

La misura è stata ritenuta compatibile con il quadro temporaneo in vigore per gli aiuti di Stato.

Con il messaggio n. 2712 del 2022 l’INPS ha fornito le relative istruzioni applicative per la presentazione della domanda di esonero (collegamento al sito inps.it).


Di seguito si riporta uno stralcio dal sito ipsoa.it

L’Unione Europea ha autorizzato, nell’ambito del Temporary framework, l’esonero contributivo previsto dal D.L. n. 4 del 27 gennaio 2022 in favore dei datori di lavoro che operano nel comparto turistico.

Caratteri dell’esonero

Si tratta di uno sgravio integrale dal versamento dei contributi in favore dei datori di lavoro privati titolari di agenzie di viaggio e tour operator. L’esonero è riconosciuto per il periodo di competenza aprile-agosto 2022. La decontribuzione INPS è integrale, a valere sul 100% dei contributi previdenziali Inps da versare. Sono esclusi i premi e della contribuzione INAIL per i datori di lavoro privati titolari di agenzie di viaggio e tour operator.

L’esonero dal pagamento si applica fino ad un massimo di 5 mesi, anche non continuativi, compresi tra aprile e agosto 2022. Il beneficio è fruibile entro il 31 dicembre 2022 e verrà riparametrato e applicato su base mensile

Requisiti e limiti di bilancio

Il bonus contributi riservato ad agenzie viaggio e tour operator è concesso nel rispetto del limite di minori entrate contributive pari a 56,25 milioni di euro per il 2022.

L’agevolazione in trattazione consiste, pertanto, in un esonero totale dal versamento della contribuzione datoriale dovuta per il periodo da aprile 2022 ad agosto 2022, in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, di cui è parte il datore di lavoro operante nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator.

Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, da individuarsi nei datori di lavoro contraddistintida un codice ATECO appartenente alla divisione 79.

A questi datori di lavoro, entro il 30 giugno 2022, l’INPS ha attribuito il codice di autorizzazione (CA) 2J, che, a decorrere dal mese di giugno 2022.

Domanda di esonero

L’applicativo telematico “Esonero di cui al DL 4/22 art. 4 comma 2-ter” sarà reso disponibile nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”) per consentire a ciascun datore di lavoro, cui è stato attribuito il CA 2J entro il 30 giugno 2022, la possibilità di fornire le informazioni necessarie per determinare l’esatto ammontare dell’esonero spettante.

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