Decreto 39 milioni: Mini-guida saldo contributi destinati al sostegno delle agenzie di viaggio e dei tour operator

Consumi, Confesercenti Torino: “In Piemonte cresceranno di quasi 900 milioni nel 2024; la metà è dovuta al taglio del cuneo fiscale e alla rimodulazione delle aliquote Irpef”

Aggiornamento sull’ammissione ai contributi teorici destinati al sostegno delle agenzie di viaggio e dei tour operator, a valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma 366, della Legge 30 dicembre 2021 n. 234 (39 milioni).

Il MiTur ha anticipato che a partire dalla seconda settimana di luglio, sarà possibile liquidare l’intero contributo residuo in favore dei 1.128 soggetti che risultano essere “AMMESSI” nel NUOVO ALLEGATO A e che avranno superato le verifiche propedeutiche alla liquidazione (DURC, ecc.),

Nel frattempo, continueranno le verifiche per i soggetti che hanno mandato l’autocertificazione ex art. 107, 2 b del TFUE. All’esito delle verifiche, in seguito alla pubblicazione del prossimo decreto di concessione in parziale riforma – prevista a fine luglio – saranno avviate le verifiche propedeutiche alla liquidazione dei contributi per gli ulteriori istanti ammessi.

Auspicabilmente entro la fine di luglio (verrà data notizia sul sito del MiTur), ai 2.556 soggetti “AMMESSI CON RISERVA” che hanno una qualche anomalia relativa alla copertura assicurativa (RC) e/o insolvenza/fallimento (art. 2, comma 2, lett. d, Decreto prot. 12331/23 del 28/06/2023) sarà data la possibilità di ri-accedere (per un tempo molto breve ad es. 7-10 giorni) alla piattaforma per rettificare eventuali informazioni non corrette.

Questi soggetti non riceveranno una PEC , ma dovranno monitorare la riapertura della piattaforma attraverso il sito del MITUR che pubblicherà un avviso. Le associazioni di categoria saranno contattate per una eventuale condivisione delle anomalie relative ai loro associati interessati alla casistica trattata in questa fase, al fine di poter fornire loro assistenza e preallertarli sulla data di riapertura della piattaforma.

Trascorsi i giorni di ri-apertura della piattaforma per verificare i dati immessi, il Ministero procederà, dopo le ordinarie verifiche (durc, crediti dello Stato, ecc.), al pagamento del residuo del contributo teorico (si stima entro fine settembre) per i soggetti successivamente ritenuti AMMESSI.

A partire dal mese di settembre, sarà consentito a ciascun istante che ha altre anomalie/incongruenze nella domanda o negli allegati (art. 3 comma 9, Decreto Prot. 14406/2023 del 31/07/2023 ) – previa comunicazione PEC da parte del Ministero recante modalità, termini e informazioni da rettificare – di ri-entrare nella piattaforma e di sanare le incongruenze riscontrate nella documentazione trasmessa, rispetto alle modalità e ai criteri stabiliti ai sensi dell’articolo 3 dell’Avviso Pubblico del 31 luglio 2023, prot. n. 14406/23 nonché dell’Avviso del 6 febbraio 2024, prot. n. 3421/23.

Anche in questo caso le associazioni di categoria saranno contattate per la condivisione dei dati relativi agli associati interessati a questa casistica, al fine di poter fornire loro assistenza e preallertarli sulla data di riapertura.

Quando tutti questi passaggi saranno terminati, le eventuali somme “recuperate” dai soggetti NON AMMESSI verranno di nuovo ripartite proporzionalmente tra i soggetti AMMESSI e poi liquidate.

Avvertenza: Si consiglia di mantenere sempre aggiornata la situazione del DURC on line poiché un’anomalia potrebbe aggiungere ulteriori ritardi.

N. B. E’ stato chiarito che la fase di liquidazione dei soggetti man mano ritenuti AMMESSI procederà di pari passo con la fase delle verifiche.

N. B.  Queste indicazioni valgono fatte salve successive modificazioni da parte del Ministero del Turismo

N. B. (agg.to del 9 lug 2024) Nel caso in cui un operatore economico che ha presentato domanda di contributo abbia necessità di rettificare il codice IBAN sul quale effettuare l’accredito del contributo qualora spettante, le nuove coordinate bancarie dovranno essere comunicate mediante il presente modulo, il quale, opportunamente compilato e firmato digitalmente dal titolare/rappresentante legale dell’impresa o dal soggetto delegato che ha presentato l’istanza, dovrà essere trasmesso all’indirizzo PEC [email protected] . Ogni eventuale comunicazione trasmessa con modalità differenti non sarà presa in considerazione.

 

SLIDE del Ministero con i dettagli operativi (ver. del 27 giugno 2024)

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