DIRETTIVA PACCHETTI: E’ ANCORA BRACCIO DI FERRO

Direttiva pacchetti: è ancora braccio di ferro

Un tavolo permanente al Mitur per valutare e semmai apporre correttivi in sede di recepimento della nuova direttiva pacchetti Ue pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 8 maggio. Lo chiede Assoviaggi Confesercenti, senza polemiche, ma con un approccio costruttivo: “Grazie al lavoro svolto in questi mesi dal ministero del Turismo e dalle associazioni di categoria – si legge nella nota dell’associazione – la revisione della direttiva presenta oggi un testo decisamente migliorato rispetto alla proposta iniziale della Commissione. Ma l’impianto resta ancora sbilanciato: continua a concentrare sulle imprese europee del turismo organizzato obblighi, garanzie e responsabilità non equivalenti a quelli previsti per altri operatori e in altri mercati”.

È stato proprio il confronto istituzionale, sempre secondo Assoviaggi, ad aver permesso di correggere alcune delle misure più penalizzanti contenute nella prima versione della direttiva. Sono stati ottenuti risultati importanti: dall’eliminazione dei servizi turistici collegati a una maggiore chiarezza nella definizione di pacchetto turistico, fino a una disciplina più equilibrata sulle circostanze eccezionali, anche alla luce di quanto accaduto durante la pandemia.

Ma il testo pubblicato in Gazzetta non soddisfa comunque appieno: “Permangono criticità rilevanti. Le nuove responsabilità economiche richieste agli operatori del turismo organizzato restano difficilmente sostenibili: dalle garanzie di insolvenza sempre più onerose alla copertura dei voucher e dei rimborsi anche quando il mancato servizio dipende da terzi, fino all’obbligo di rimborso del viaggiatore entro 14 giorni. Obblighi che gravano soprattutto sugli organizzatori europei, senza un coinvolgimento equivalente degli altri attori della filiera: compagnie aeree, fornitori, piattaforme globali e operatori non soggetti alla normativa europea».

I vertici di Assoviaggi evidenziano: “Con tali condizioni si crea uno squilibrio competitivo che rischia di tradursi in aumento dei costi operativi, pressione sulla liquidità e riduzione della marginalità delle imprese. Un aspetto particolarmente rilevante per l’Italia, che a livello europeo rappresenta il Paese con il più alto numero di piccole imprese attive nel turismo organizzato”.

“La tutela del consumatore resta un valore imprescindibile – conclude Assoviaggi – ma non può tradursi in un carico di responsabilità che finisce per indebolire proprio le imprese che garantiscono ai viaggiatori standard elevati di sicurezza, assistenza e professionalità. Per questo chiediamo che il recepimento nazionale eviti ulteriori appesantimenti burocratici ed economici e l’istituzione di un tavolo permanente con il ministero del Turismo, per monitorare l’impatto della normativa e individuare eventuali correttivi”.

TUTTE LE NOVITÀ DELLA DIRETTIVA

Qui di seguito la sintesi delle principali novità contenute nelle 26 pagine della nuova direttiva pacchetti:

Abolizione dei “servizi turistici collegati”

La Direttiva 2015/2302 disciplina, oltre al “pacchetto turistico”, il “servizio turistico collegato”, vale a dire “almeno due tipi diversi di servizi turistici acquistati ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, che non costituiscono un pacchetto e comportano la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici, se un professionista agevola al momento di un’unica visita o un unico contatto con il proprio punto vendita, la selezione distinta e il pagamento distinto di ogni servizio turistico da parte dei viaggiatori; oppure l’acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un altro professionista quando un contratto con quest’ultimo è concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.

La disciplina di tale istituto è risultata farraginosa, di scarsa applicazione concreta e incapace di produrre significative protezioni aggiuntive. Di conseguenza, è stata abolita.

Definizione di pacchetto turistico

La definizione non è sostanzialmente cambiata. Innovazione meritevole di segnalazione è la seguente: com’è  noto, per pacchetto turistico si intende la combinazione di almeno due dei seguenti elementi:

  1. trasporto;
  2. alloggio;
  3. noleggio di auto, di altri veicoli a motore oppure di motocicli;
  4. qualunque altro servizio turistico non facente intrinsecamente parte di uno dei precedenti servizi.

L’attuale Direttiva prevede che una combinazione di servizi turistici con non più di uno dei tipi di servizi turistici di cui alle lettere a), b) o c) (trasporto/alloggio/noleggio), con uno o più dei servizi turistici di cui alla lettera d) (“qualunque altro servizio turistico”), non è un pacchetto se questi ultimi servizi:

– non rappresentano una parte sostanziale del valore della combinazione, non sono pubblicizzati come e non rappresentano altrimenti un elemento essenziale della combinazione;

– sono selezionati e acquistati solo dopo l’inizio dell’esecuzione di un servizio turistico di cui alle lettere a), b) e c).

La nuova direttiva dà ora un “peso” (percentuale rispetto al valore complessivo della combinazione) agli “altri servizi turistici” affinché possano, se combinati con quelli “classici”, costituire parte di un pacchetto.

Nello specifico è ora previsto che l’”altro servizio turistico” non sia rilevante, per rendere la combinazione un vero e proprio pacchetto, laddove non rappresenti almeno il 25% del valore della combinazione, non sia pubblicizzato come e non rappresenti altrimenti un elemento essenziale della combinazione; ovvero sia selezionato e acquistato solo dopo l’inizio dell’esecuzione di un servizio turistico “classico”.

Modifica della definizione delle “circostanze inevitabili e straordinarie”

La Direttiva ora modificata prevedeva la seguente definizione: “una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure”.

La nuova definizione è la seguente: “circostanze oggettive che sono fuori dal controllo della parte che invoca tali circostanze e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure”.

Il concetto di “circostanze inevitabili e straordinarie” è particolarmente importante in quanto legittima la risoluzione del contratto, sia da parte dell’organizzatore che del viaggiatore, senza, rispettivamente, il risarcimento del danno ovvero il pagamento di una penale.

L’inserimento dell’aggettivo “oggettive” potrebbe portare a ritenere che stati “soggettivi” del viaggiatore (ad esempio, uno stato di malattia) non siano tali da consentirne la risoluzione senza pagamento di penale.

Precisiamo al riguardo che altra modifica importante della Direttiva è non solo quella definitoria, ma altresì quella che disciplina appunto la risoluzione in presenza di circostanza inevitabile e straordinaria.

Il nuovo articolo 12.2 della Direttiva, infatti, prevede che il viaggiatore possa, prima dell’inizio del pacchetto, risolvere il contratto senza penali “qualora ci si possa ragionevolmente attendere che circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di partenza o verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze, oppure che incidono sul viaggio del viaggiatore verso o da tale luogo di destinazione, avranno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del contratto di pacchetto turistico”.

Rispetto al testo ora in vigore, quindi, le modifiche sostanziali sono due: la prima, già sopra richiamata, che introduce il concetto di “oggettività” della circostanza straordinaria ed inevitabile; la seconda, che prevede che tale circostanza possa legittimare la risoluzione non solo quando si verifichi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze, ma altresì quando si verifichi nel luogo di partenza (si pensi a una calamità naturale che colpisca il luogo di partenza, impedendo al viaggiatore di raggiungerlo).

Buoni (voucher)

Il “nuovo” Art. 12bis introduce l’istituto dei “buoni”.

In sostanza, in caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico (ad esempio, a causa di circostanze inevitabili e straordinarie, oppure di modifiche sostanziali al pacchetto non accettate dal viaggiatore, oppure di revisione del prezzo in misura superiore all’8%,) quando l’organizzatore è tenuto a restituire al viaggiatore gli importi corrisposti, l’organizzatore può offrire al viaggiatore (al posto del rimborso) un “buono” (eventualmente anche di valore superiore al rimborso).

Il buono è:

 soggetto ad accettazione volontaria del viaggiatore (che può dunque anche rifiutarlo e pretendere il rimborso);

– utilizzabile per qualsiasi servizio turistico offerto dall’organizzatore e riscattabile anche parzialmente;

– coperto dalla garanzia per insolvenza dell’organizzatore;

– trasferibile a terzi per una sola volta (senza costi aggiuntivi).

Inoltre, se l’importo del buono che è stato riscattato entro la fine del suo periodo di validità è inferiore all’intero importo del diritto al rimborso del viaggiatore, a quest’ultimo deve essere corrisposto il resto del rimborso entro 14 giorni dalla fine di tale periodo di validità, senza che sia necessaria alcuna previa richiesta.

Il buono è valido per un massimo di 12 mesi a decorrere dalla data in cui il viaggiatore lo accetta espressamente Tale periodo di validità può essere prorogato una sola volta, per un massimo di 12 mesi, a condizione che entrambe le parti concordino espressamente tale proroga su un supporto durevole.

Il diritto del viaggiatore al rimborso è sospeso durante il periodo di validità del buono.

Prima del riscatto o della scadenza del buono le parti possono in qualsiasi momento concordare il rimborso integrale o parziale. Il diritto del viaggiatore al rimborso cessa quando l’importo del buono riscattato corrisponde all’intero importo di tale diritto al rimborso.

Gestione dei reclami

Il nuovo articolo 16bis prevede che l’organizzatore provveda affinché sia facilmente contattabile, e in grado di rispondere con efficienza alle domande poste da o per conto dei viaggiatori, o per loro conto

L’organizzatore predispone inoltre modalità di trattamento efficace di tipi di reclami, deve confermare il ricevimento di tali reclami, su un supporto durevole, entro sette giorni dal loro ricevimento e fornire al viaggiatore una risposta motivata, su un supporto durevole, entro 60 giorni dalla data del reclamo.

Protezione da insolvenza o fallimento

Le principali innovazioni sono le seguenti:

– la garanzia deve coprire anche gli eventuali “buoni” emessi dall’organizzatore in luogo del rimborso;

– come già previsto, la garanzia deve essere effettiva e coprire i costi ragionevolmente prevedibili, gli importi dei pagamenti effettuati da o per conto dei viaggiatori in relazione a pacchetti, tenendo conto della durata del periodo compreso tra il ricevimento di qualsiasi pagamento e il completamento dei pacchetti, nonché del costo stimato dei rimpatri in caso di insolvenza dell’organizzatore. Viene però ulteriormente specificato che “la garanzia tiene conto del fatto che le insolvenze potrebbero verificarsi quando gli organizzatori detengono gli importi di pagamento più elevati. La garanzia tiene conto anche di eventuali variazioni del volume delle vendite di pacchetti”;

– qualora l’esecuzione del pacchetto sia compromessa dall’insolvenza dell’organizzatore, la garanzia è disponibile gratuitamente per assicurare i rimpatri e, se necessario, il finanziamento dell’alloggio prima del rimpatrio.

La nuova direttiva prevede inoltre termini specifici per i rimborsi: “I viaggiatori ricevono il rimborso dei rispettivi pagamenti senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro sei mesi dalla presentazione dei documenti necessari per l’esame della loro domanda. In circostanze eccezionali e debitamente giustificate, compreso il caso in cui l’entità o l’autorità responsabile del trattamento della domanda riceva un numero eccezionalmente elevato di domande entro un breve periodo di tempo o il caso in cui l’insolvenza dell’organizzatore interessi viaggiatori provenienti da più Stati membri, i rimborsi dei pagamenti sono effettuati entro nove mesi dalla presentazione dei documenti necessari“.

Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere termini più brevi di quelli sopra precisati.

Altra significativa innovazione è costituita dall’onere a carico degli Stati membri, in caso di insolvenza, di informare i viaggiatori in merito a nome e recapiti dell’entità incaricata della protezione in caso d’insolvenza, diritti dei viaggiatori in relazione ai pacchetti già iniziati o che possono ancora essere eseguiti; documenti che i viaggiatori sono tenuti a presentare per chiedere un rimborso.

Inoltre, ciascuno Stato dovrà provvedere affinché i registri online in cui sono elencati tutti gli organizzatori e, se del caso, i venditori stabiliti nel suo territorio e coperti dalla protezione in caso d’insolvenza ai sensi delle disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva siano accessibili al pubblico e tenuti aggiornati. La Commissione europea renderà accessibile al pubblico sul suo sito web un elenco dei link riferiti ai registri on line di ciascuno Stato Membro L’obbligo di garanzia è a carico degli organizzatori ma, se giustificato alla luce dei pagamenti ricevuti dai venditori, gli Stati membri possono esigere che anche i venditori sottoscrivano una protezione in caso d’insolvenza.

Diritto e azioni di regresso degli organizzatori e venditori verso i fornitori

La nuova Direttiva rafforza tali diritti ed azioni. Già ora è previsto che qualora l’organizzatore o il venditore versino un indennizzo, concedano una riduzione di prezzo od ottemperino ad altri loro obblighi ai sensi della direttiva, gli Stati membri debbano garantire all’organizzatore o venditore il diritto di regresso nei confronti di terzi che abbiano contribuito all’evento da cui sono derivati l’indennizzo, la riduzione del prezzo o gli altri obblighi in questione. Si pensi a una riduzione di prezzo o al rimborso del pacchetto, derivanti dalla cancellazione volontaria da parte del vettore di un volo compreso nel pacchetto, o a un caso di overbooking alberghiero.

La nuova Direttiva prevede ora espressamente che laddove il fornitore di servizi turistici annulli o non fornisca un servizio che fa parte di un pacchetto, il fornitore debba rimborsare all’organizzatore entro sette giorni qualsiasi pagamento effettuato dall’organizzatore per tale servizio. Articolo di Andrea Lovelock

Stralcio da https://www.lagenziadiviaggimag.it/

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