E’ stato pubblicato da parte del MEF il decreto del 29 aprile 2022 (GU Serie Generale n.110 del 12-05-2022), con il quale, in attuazione dell’art. 180, comma 3, del D.L. n. 34/2020 (c.d. “D.L. Rilancio”), è stato approvato il modello di dichiarazione dell’imposta di soggiorno, le relative istruzioni (allegati alla presente) e le specifiche tecniche, che i titolari delle strutture ricettive situate sul territorio devono trasmettere ai Comuni dove è stata istituita.
Al riguardo si evidenzia che:
- la disposizione introdotta dal D.L. Rilancio ha attribuito la qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno o del contributo di soggiorno previsto per Roma capitale, al gestore della struttura ricettiva, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi;
- in tale ambito, sia nel caso delle strutture ricettive, sia nel caso delle locazioni brevi, si è posto in capo ai predetti soggetti la responsabilità di presentazione della dichiarazione in oggetto;
- la dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2020 deve essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2021, entro il 30 giugno 2022;
- in linea generale, la dichiarazione va presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.
Al fine di avere una visione complessiva delle disposizioni in questione, si allega il modello e le istruzioni per la compilazione.
Link:
– imposta_soggiorno_modello_definitivo_31-03-2022
– imposta_soggiorno_istruzioni_definitive_31-03-2022
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