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Validità voucher a 30 mesi. Pubblicata la legge di conversione del Decreto Milleproroghe

Assoviaggi - Associazione Italiana Agenzie di Viaggio e Turismo

MILLEPROROGHE – E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2022, la legge di conversione del Dl  Milleproroghe: LEGGE 25 febbraio 2022, n. 15 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

 

L’articolo 12, comma 2-quater, è intervenuto sull’articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sostituendo le parole: « ventiquattro mesi », ovunque ricorrono, con le parole « trenta mesi ».

Viene così portata da ventiquattro e trenta mesi la durata del voucher utilizzabile dal cliente alternativamente al rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici nelle situazioni richiamate dalla norma.

 

si riporta di seguito l’art. 88-bis come modificato.

Art. 88-bis 
 
(Rimborso  di  titoli  di  viaggio,  di  soggiorno  e  di   pacchetti
                             turistici). 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile,
ricorre la sopravvenuta impossibilita' della  prestazione  dovuta  in
relazione ai contratti di trasporto  aereo,  ferroviario,  marittimo,
nelle acque interne o terrestre,  ai  contratti  di  soggiorno  e  ai
contratti di pacchetto turistico stipulati: 
    a) dai soggetti nei confronti dei  quali  e'  stata  disposta  la
quarantena con sorveglianza attiva ovvero la  permanenza  domiciliare
fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorita'  sanitaria
competente,  in  attuazione  dei  provvedimenti  adottati  ai   sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai contratti  da
eseguire nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare; 
    b) dai  soggetti  residenti,  domiciliati  o  destinatari  di  un
provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal
contagio, come individuate dai decreti adottati  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge  23
febbraio 2020, n. 6, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5
marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia
dei predetti decreti; 
    c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i  quali
e'  disposta  la  quarantena  con  sorveglianza  attiva   ovvero   la
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza  attiva  da  parte
dell'autorita' sanitaria competente  ovvero  il  ricovero  presso  le
strutture sanitarie,  con  riguardo  ai  contratti  da  eseguire  nel
medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero; 
    d) dai soggetti che hanno  programmato  soggiorni  o  viaggi  con
partenza  o  arrivo  nelle  aree  interessate   dal   contagio   come
individuate dai decreti adottati dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,
e dell'articolo 2  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  con
riguardo ai contratti  da  eseguire  nel  periodo  di  efficacia  dei
predetti decreti; 
    e)  dai  soggetti  che  hanno  programmato  la  partecipazione  a
concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni
o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione
in luogo pubblico o privato, anche di  carattere  culturale,  ludico,
sportivo e religioso, anche se svolti  in  luoghi  chiusi  aperti  al
pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorita' competenti in
attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi  dell'articolo  3  del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2 del  decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, con  riguardo  ai  contratti  da  eseguire  nel
periodo di efficacia dei predetti provvedimenti; 
    f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio o acquirenti  di
pacchetti turistici, acquistati in Italia, aventi  come  destinazione
Stati esteri, dove sia impedito o  vietato  lo  sbarco,  l'approdo  o
l'arrivo in ragione della situazione emergenziale  epidemiologica  da
COVID-19. 
  2. I soggetti di cui al  comma  1  comunicano  al  vettore  o  alla
struttura ricettiva o all'organizzatore  di  pacchetti  turistici  il
ricorrere di  una  delle  situazioni  di  cui  al  medesimo  comma  1
allegando la documentazione comprovante il titolo  di  viaggio  o  la
prenotazione di soggiorno o il contratto di  pacchetto  turistico  e,
nell'ipotesi di cui alla lettera e) del comma  1,  la  documentazione
attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni,
iniziative  o  eventi  indicati  nella  medesima  lettera  e).   Tale
comunicazione e' effettuata entro trenta giorni decorrenti: 
    a) dalla cessazione delle situazioni di cui al comma  1,  lettere
da a) a d); 
    b) dall'annullamento, sospensione o rinvio del concorso  o  della
procedura  selettiva,   della   manifestazione,   dell'iniziativa   o
dell'evento, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e); 
    c) dalla data prevista per la partenza, nell'ipotesi  di  cui  al
comma 1, lettera f). 
  3. Il vettore o la struttura ricettiva, entro trenta  giorni  dalla
comunicazione  di  cui  al  comma  2,  procedono  al   rimborso   del
corrispettivo versato per il titolo di viaggio  e  per  il  soggiorno
ovvero all'emissione di un voucher  di  pari  importo  da  utilizzare
entro ((trenta mesi)) dall'emissione. 
  4. In relazione ai contratti stipulati dai soggetti di cui al comma
1, il diritto di recesso puo' essere esercitato dal  vettore,  previa
comunicazione tempestiva all'acquirente, quando  le  prestazioni  non
possono essere eseguite in ragione di  provvedimenti  adottati  dalle
autorita' nazionali,  internazionali  o  di  Stati  esteri,  a  causa
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In tali casi il vettore ne
da' tempestiva comunicazione all'acquirente  e,  entro  i  successivi
trenta giorni, procede al rimborso del corrispettivo versato  per  il
titolo di viaggio oppure all'emissione di un voucher di pari  importo
da utilizzare entro ((trenta mesi)) dall'emissione. 
  5. Le strutture ricettive che hanno sospeso o cessato  l'attivita',
in tutto  o  in  parte,  a  causa  dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19 possono offrire all'acquirente un  servizio  sostitutivo  di
qualita' equivalente, superiore o inferiore  con  restituzione  della
differenza di prezzo, oppure procedere  al  rimborso  del  prezzo  o,
altrimenti,  possono  emettere  un  voucher,  da   utilizzare   entro
((trenta  mesi))  dalla  sua  emissione,  di  importo  pari  al
rimborso spettante. 
  6. I soggetti di cui  al  comma  1  possono  esercitare,  ai  sensi
dell'articolo 41 del codice di cui al decreto legislativo  23  maggio
2011, n. 79,  il  diritto  di  recesso  dai  contratti  di  pacchetto
turistico da eseguire nei periodi  di  ricovero,  di  quarantena  con
sorveglianza  attiva,  di  permanenza  domiciliare   fiduciaria   con
sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 nelle aree interessate dal  contagio  come  individuate  dai
decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri  ai  sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.  13,  o  negli  Stati
dove e' impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione
della situazione emergenziale epidemiologica  da  COVID-19.  In  tali
casi   l'organizzatore,   in   alternativa   al   rimborso   previsto
dall'articolo 41,  commi  4  e  6,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79, puo'  offrire  al  viaggiatore  un
pacchetto sostitutivo di qualita' equivalente o superiore o inferiore
con restituzione della differenza di prezzo oppure puo' procedere  al
rimborso  o,  altrimenti,  puo'  emettere,  anche  per   il   tramite
dell'agenzia   venditrice,   un   voucher,   da   utilizzare    entro
((trenta mesi))  dalla  sua  emissione,  di  importo  pari  al
rimborso spettante. In deroga all'articolo 41, comma 6,  del  decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il rimborso e'  corrisposto  e  il
voucher e' emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai  singoli
fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla  data
prevista di inizio del viaggio. 
  7. Gli organizzatori di pacchetti turistici possono esercitare,  ai
sensi dell'articolo 41, comma 5, lettera b), del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso  dai
contratti stipulati con i soggetti di cui al comma 1,  dai  contratti
di pacchetto turistico aventi come destinazione Stati esteri ove  sia
impedito o  vietato  lo  sbarco,  l'approdo  o  l'arrivo  in  ragione
dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,   e   comunque   quando
l'esecuzione del contratto e' impedita,  in  tutto  o  in  parte,  da
provvedimenti adottati a causa  di  tale  emergenza  dalle  autorita'
nazionali,  internazionali  o  di  Stati   esteri.   In   tali   casi
l'organizzatore, in alternativa al  rimborso  previsto  dall'articolo
41, commi 5 e 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79,  puo'
offrire  al  viaggiatore  un  pacchetto   sostitutivo   di   qualita'
equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza
di prezzo oppure puo'  procedere  al  rimborso  o,  altrimenti,  puo'
emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice,  un  voucher,
da utilizzare entro ((trenta mesi))  dalla  sua  emissione,  di
importo pari al rimborso spettante. In deroga all'articolo 41,  comma
6, del decreto legislativo 23 maggio 2011,  n.  79,  il  rimborso  e'
corrisposto e il voucher e' emesso appena ricevuti  i  rimborsi  o  i
voucher dai  singoli  fornitori  di  servizi  e  comunque  non  oltre
sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio. 
  8. Per la sospensione dei viaggi e delle iniziative  di  istruzione
disposta in ragione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio
dei ministri il 31 gennaio  2020,  si  applica  l'articolo  1463  del
codice civile nonche' quanto previsto dall'articolo 41, comma 4,  del
codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine
al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto
di viaggio. Il rimborso  puo'  essere  effettuato  dall'organizzatore
anche mediante l'emissione di un voucher di pari  importo  in  favore
del proprio contraente, da  utilizzare  entro  ((trenta  mesi))
dall'emissione. In deroga  all'articolo  41,  comma  6,  del  decreto
legislativo 23 maggio 2011, n.  79,  l'organizzatore  corrisponde  il
rimborso o emette il voucher appena ricevuti i rimborsi o  i  voucher
dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni
dalla data prevista di inizio del viaggio. E' sempre  corrisposto  il
rimborso con restituzione della somma  versata,  senza  emissione  di
voucher, quando il viaggio o l'iniziativa di istruzione  riguarda  la
scuola dell'infanzia o le classi terminali della  scuola  primaria  e
della scuola secondaria di primo  e  secondo  grado,  nonche'  per  i
soggiorni di  studio  degli  alunni  del  quarto  anno  delle  scuole
secondarie di secondo grado nell'ambito dei programmi  internazionali
di mobilita' studentesca riferiti agli anni  scolastici  2019/2020  e
2020/2021. Sono  fatti  salvi,  con  effetto  per  l'anno  scolastico
2020/2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 dagli
istituti scolastici committenti con gli organizzatori  aggiudicatari.
Nell'ambito degli stessi  rapporti  con  ciascun  organizzatore,  gli
istituti scolastici committenti possono modificare  le  modalita'  di
svolgimento di  viaggi,  iniziative,  scambi,  gemellaggi,  visite  e
uscite didattiche comunque denominate, anche riguardo alle classi  di
studenti, ai periodi, alle date e alle destinazioni. 
  9. Nei casi di cui ai commi 6, 7 e 8, il  vettore  e  la  struttura
ricettiva procedono al rimborso del corrispettivo versato  in  favore
del  soggetto  dal  quale  hanno   ricevuto   il   pagamento   oppure
all'emissione in  suo  favore  di  un  voucher  di  pari  importo  da
utilizzare entro ((trenta mesi)) dall'emissione. 
  10. Le disposizioni  del  presente  articolo  trovano  applicazione
anche nei casi in cui il titolo  di  viaggio  o  il  soggiorno  o  il
pacchetto turistico siano stati acquistati o prenotati per il tramite
di un'agenzia di viaggio o di un portale di  prenotazione,  anche  in
deroga alle condizioni pattuite. ((Con il consenso  delle  parti,  in
tali casi, il voucher puo' essere ceduto dal beneficiario all'agenzia
di viaggio, ovvero puo'  essere  emesso  direttamente  in  favore  di
quest'ultima, nei casi in cui il pagamento o  la  prenotazione  siano
stati effettuati dalla stessa)). 
  11. Nei casi previsti dai commi da 1 a 7 e  comunque  per  tutti  i
rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo instaurati
con effetto dall'11 marzo 2020 al  30  settembre  2020,  in  caso  di
recesso esercitato entro il 31 luglio 2020, anche per le  prestazioni
da rendere all'estero e per le prestazioni in  favore  di  contraenti
provenienti dall'estero, quando le prestazioni non sono rese a  causa
degli effetti derivanti dallo stato di  emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, la controprestazione gia' ricevuta puo'  essere  restituita
mediante un voucher di pari importo emesso entro  quattordici  giorni
dalla data di esercizio  del  recesso  e  valido  per  ((trenta
mesi)) dall'emissione. 
  12. L'emissione dei voucher a seguito di recesso  esercitato  entro
il 31 luglio 2020 non richiede alcuna forma di accettazione da  parte
del destinatario. Il voucher puo' essere emesso  e  utilizzato  anche
per servizi resi da  un  altro  operatore  appartenente  allo  stesso
gruppo societario. Puo' essere utilizzato anche per la  fruizione  di
servizi successiva al  termine  di  validita',  purche'  le  relative
prenotazioni siano state effettuate entro il termine di cui al  primo
periodo. 
  12-bis. La durata della validita' dei voucher pari a ((trenta
mesi)) prevista dal presente articolo si  applica  anche  ai  voucher
gia'  emessi  alla  data  di  entrata  in   vigore   della   presente
disposizione.   In   ogni   caso,   decorsi   ((trenta   mesi))
dall'emissione, per i  voucher  non  usufruiti  ne'  impiegati  nella
prenotazione dei servizi di cui al presente articolo e'  corrisposto,
entro quattordici giorni dalla  scadenza,  il  rimborso  dell'importo
versato. Limitatamente ai voucher emessi, in attuazione del  presente
articolo, in relazione ai contratti di trasporto aereo,  ferroviario,
marittimo, nelle acque interne o terrestre, il  rimborso  di  cui  al
secondo  periodo  puo'   essere   richiesto   decorsi   dodici   mesi
dall'emissione ed  e'  corrisposto  entro  quattordici  giorni  dalla
richiesta. 
  12-ter. Nello stato di previsione del Ministero per  i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo e' istituito un fondo,  con  una
dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro
per l'anno 2021, per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher
emessi ai sensi del presente articolo, non utilizzati  alla  scadenza
di  validita'  e  non  rimborsati  a  causa  dell'insolvenza  o   del
fallimento dell'operatore turistico o del  vettore.  L'indennizzo  e'
riconosciuto nel limite della dotazione del fondo di cui  al  periodo
precedente. I criteri e  le  modalita'  di  attuazione  e  la  misura
dell'indennizzo  di  cui  al  presente  comma   sono   definiti   con
regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n.  400,  entro  centottanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione,  dal  Ministro  per  i
beni e le attivita' culturali e per il turismo, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  12-quater. Agli oneri derivanti dal comma 12-ter, pari a 5  milioni
di euro per l'anno 2020 e a 1 milione di euro  per  l'anno  2021,  si
provvede, per l'anno  2020,  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo per la promozione del turismo in  Italia  di  cui  all'articolo
179, comma 1, del presente  decreto  e,  per  l'anno  2021,  mediante
corrispondente utilizzo delle risorse di cui  all'articolo  2,  comma
98, del  decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. 
  13. Le disposizioni del presente articolo  costituiscono  norme  di
applicazione necessaria ai sensi  dell'articolo  17  della  legge  31
maggio 1995, n. 218,  e  dell'articolo  9  del  regolamento  (CE)  n.
593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008.
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